NOTIFICA APPELLO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - MODALITA' - Corte d'Appello Roma Sez. lavoro Sent., 13-11-2018

NOTIFICA APPELLO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - MODALITA' - Corte d'Appello Roma Sez. lavoro Sent., 13-11-2018

La notificazione dell'appello all'Agenzia delle Entrate non costituita in primo grado per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, deve essere effettuata alla parte nel luogo di elezione di domicilio in primo grado. E' stato infatti implicitamente abrogato l'art. 21 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che imponeva in ogni caso la notifica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato. Pertanto ove l'Agenzia abbia partecipato al giudizio senza il patrocinio dall'Avvocatura dello Stato, le notificazioni ai fini dell'impugnazione devono essere effettuate presso il luogo di domicilio ed il procuratore del primo grado (quanto all'appello) e solo qualora l'Agenzia si sia avvalsa del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la notificazione, ai fini dell'applicabilità del termine breve, va eseguita, secondo i principi generali, presso quest'ultima.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

composta dai signori Magistrati:

dott.ssa Anna Maria Franchini - Presidente

dott.Carlo Chiriaco - Consigliere

dott. ssa Sabrina Mostarda - Consigliere rel.

all'udienza del 26.10.18 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al n.5099/14 ivi riuniti i n.n.5159/14 e 5160/14 vertente tra:

D.S.M., B.S., C.G., D.A., D.B.I., P.A., S.C., V.M. (r.g.n.5099/14),

rappresentati e difesi dall'avv.Luca Pettinari

M.S., P.F., D.M.R. (r.g.n.5159/14) rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Maria Montaldo e Katia Enei

V.A.M., B.M., D.A.A.M., M.C., P.D.A., R.A., S.M. (r.g.n.5160/14)

rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Maria Montaldo e Katia Enei

-APPELLANTI -

e

AGENZIA DELLE ENTRATE

In persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato

-APPELLATA -

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.5406/14

Svolgimento del processo

Gli appellanti sopra indicati hanno adito il Tribunale di Roma e premesso di essere tutti ex dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, esponevano di aver partecipato alla procedura selettiva per gli sviluppi economici all'interno delle aree avviata con Det. n. 71585 del 31 dicembre 2010, come prevista dall'accordo sull'attuazione degli sviluppi economici del 2010 sottoscritto fra Agenzia delle Entrate e le ooss in data 1.12.10 il quale aveva indicato come data di decorrenza del passaggio di fascia la data dell'1.1.09.

Affermavano che nella graduatoria pubblicata il 29.12.12 si erano collocati in posizione utile per il passaggio, ma con successiva determina del 15.4.13 erano stati esclusi poiché l'Agenzia delle Entrate aveva disposto l'eliminazione dalla graduatoria di coloro che, pur in sevizio alla data di indizione della selezione, alla data di pubblicazione della graduatoria erano cessati dal servizio (per collocamento in quiescenza tutti, eccetto M., P., R., D.M. per mobilità verso l'Agenzia delle Dogane).

Essi lamentavano l'illegittimità dell'esclusione dalla graduatoria e chiedevano, previo accertamento della nullità della determina del 15.4.13, il diritto ad essere inquadrati nelle rispettive posizioni economiche dall'1.1.10 (data prevista nell'accordo sindacale per la decorrenza della fascia retributiva immediatamente superiore) e chiedevano la condanna della Agenzia delle Entrate al pagamento delle relative differenze retributive.

A fondamento della domanda affermavano che il bando aveva natura di offerta al pubblico sicché il superamento del concorso consolidava nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica individuale non espropriabile per effetto di diversa successiva disposizione generale.

Inoltre le disposizioni del bando non erano state modificate e la decorrenza del passaggio alla fascia superiore era rimasta ferma all'1.1.10, con la conseguenza che essi avevano diritto ad ottenere quantomeno i benefici economici previsti dal concorso, non essendo loro imputabile il ritardo con il quale la p.a. aveva portato a termine le procedure.

Evidenziavano altresì che la progressione economica aveva previsto una decorrenza retroattiva rispetto alla conclusione della selezione perché non si trattava di un concorso per il passaggio di area (con accertamento della superiore professionalità) ma di riconoscimento di un incremento economico, da cui non derivava alcuna modifica della collocazione professionale del dipendente.

Il Tribunale ha rigettato le domande condividendo le conclusioni di un precedente del tribunale di Roma.

Afferma il giudicante che la progressione economica riguardava esclusivamente i dipendenti in servizio al momento della pubblicazione della graduatoria che costituiva un requisito implicito sotteso a qualsivoglia selezione diretta al riconoscimento della progressione economica.

L'attribuzione di un diritto alla progressione economica a soggetto non più operante presso la p.a. sarebbe priva di causa, non sussistendo alcun interesse pubblico al riconoscimento di questo beneficio economico collegato alla prosecuzione dell'attività lavorativa presso l'ente. Le promozioni presso la p.a. sono disposte nel prevalente interesse pubblico alla miglior utilizzazione del personale ed alla più razionale organizzazione degli uffici: l'attribuzione del passaggio di fascia era quindi preordinata all'incentivo della professionalità dei dipendenti e doveva consentire alla p.a. la concreta possibilità di avvalersi di detto incentivo.

Sono stati proposti tre appelli separati avverso la sentenza.

Il Collegio, rilevata la nullità della notificazione effettuata all'Avvocatura dello Stato, ha disposto rinnovazione della notificazione degli appelli nel luogo di domicilio dell'Agenzia delle Entrate in primo grado.

All'esito della produzione degli appelli notificati, la Corte ha disposto rinvio per verificare la corretta instaurazione del contraddittorio. Poiché la nuova notificazione dell'appello n.5099/14 non era stata effettuata al funzionario indicato nelle difese di primo grado, la Corte ha concesso nuovo termine per la rinnovazione della notifica.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate eccependo l'"estinzione" (così nella memoria difensiva) ai sensi del combinato disposto degli artt. 164, II comma, 307, III comma, 359, I comma: ciò in quanto gli appellanti, che erano già stati destinatari dell'ordine di rinnovazione della notificazione, a causa della nullità della medesima notificazione, non avevano provveduto ad effettuare regolarmente l'incombente processuale loro imposto ed avevano notificato l'appello senza allegare il provvedimento di autorizzazione alla rinnovazione e, per di più, non avevano indicato i nominativi dei funzionari costituitisi per l'Agenzia delle entrate nel giudizio di primo grado. Ciononostante, il Collegio aveva ordinato ai medesimi appellanti di rinnovare ulteriormente la notificazione.

Afferma la Agenzia delle Entrate che "una rinnovazione irregolare equivale a una mancata rinnovazione", con la conseguenza che a nulla valeva il "tentativo di notifica" e che si era verificato l'effetto estintivo di cui all'art. 307, III comma, c.p.c., oggetto di rinvio ad opera dell'art. 164.

All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, di cui veniva data lettura.

Motivi della decisione

A)L'eccezione di "estinzione" sollevata dall'Agenzia delle Entrate è infondata.

Deve essere premesso che l'irregolarità nella notifica dell'appello non dà luogo all'estinzione del processo d'appello, bensì semmai alla declaratoria di improcedibilità dell'appello.

Inoltre l'appello è improcedibile solo quando la notificazione sia stata omessa o sia inesistente e non anche quando sia nulla, caso nel quale deve essere concesso termine per nuova notificazione.

Deve rilevarsi che la notificazione dell'appello all'Agenzia delle Entrate non costituita in primo grado per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, deve essere effettuata alla parte nel luogo di elezione di domicilio in primo grado (Cass.n.18227/07).

E' stato infatti implicitamente abrogato, ad opera del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo delle agenzie fiscali, l'art. 21 della L. 13 maggio 1999, n. 133, che imponeva in ogni caso la notifica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato.

L'art.72 D.Lgs. n. 300 del 1999 dispone solo l'applicazione dell'art.43 R.D. n. 1611 del 1933 e cioè il patrocinio autorizzato dell'Avvocatura dello stato. Pertanto ove l'Agenzia abbia partecipato al giudizio senza il patrocinio dall'Avvocatura dello Stato, le notificazioni ai fini dell'impugnazione devono essere effettuate presso il luogo di domicilio ed il procuratore del primo grado (quanto all'appello) e solo qualora l'Agenzia si sia avvalsa del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la notificazione, ai fini dell'applicabilità del termine breve, va eseguita, secondo i principi generali, presso quest'ultima (cfr. cass 23985/16 Cass., sez. un., nn. 3116 del 2006 e 22641 del 2007, e, da ult., Cass. nn. 25980 del 2014,441 del 2015).

In applicazione di quanto sopra, il Collegio ha concesso termine a tutti gli appellanti nei processi riuniti per nuova notificazione all'Agenzia delle Entrate come costituita in primo grado.

Gli appelli riuniti sono stati proposti da diversi avvocati. Gli appellanti degli r.g.n.5159/14 e 5160/14 hanno correttamente notificato l'appello all'Agenzia delle Entrate presso il suo domiciliatario indicato negli atti di parte.

Gli appellanti del giudizio "portante" n.5099/14 hanno notificato l'appello all'Agenzia delle Entrate nel luogo di elezione di domicilio ma senza indicazione del funzionario che la difendeva indicato negli atti difensivi di primo grado ed il Collegio ha concesso nuovo termine per rinnovazione notifica ritenendo presente un principio di prova della notifica dell'appello.

Ritiene il Collegio di aver correttamente concesso i termini per la rinnovazione delle notificazioni.

La notificazione erroneamente effettuata all'Avvocatura, quando l'Agenzia delle Entrate non sia dalla stessa rappresentata, è nulla e non inesistente, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.. (Cass.sez.U.n.22641/07).

Analogamente quanto alla notificazione effettuata alla parte nel luogo di elezione del domicilio, ma senza indicazione specifica del funzionario che ha difeso l'ente, perché essa non è priva di un qualche riferimento con il destinatario della notifica, con la conseguenza che deve considerarsi nulla, e non inesistente, e, conseguentemente, sanabile o a seguito della costituzione della parte intimata, o mediante rinnovazione nella residenza o nel domicilio della parte (Cass. n. 16952/06; nonché Cass.n.10500/18 per la quale "La notifica dell'impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica. Conseguentemente, deve essere disposta "ex officio" la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata "ex tunc" secondo il principio generale dettato dall'art. 156, comma 2, c.p.c.").

B) Nel merito gli appellanti contestano l'affermazione del tribunale per la quale le progressioni economiche sarebbero disposte nel superiore e prevalente interesse pubblico.

Ribadiscono che la privatizzazione del rapporto di lavoro induce all'applicazione delle usuali regole del diritto comune, a cominciare da quella della natura del bando come offerta al pubblico.

Affermano che la collocazione nelle fasce superiori non comporta nuova collocazione professionale ma ha solo valore retributivo, con la conseguenza che è erronea l'affermazione del tribunale per la quale la progressione sarebbe un investimento professionale operato dalla p.a.

Che ciò non sia così si evincerebbe:

-dalla retroattività dell'attribuzione della fascia all'1.1.10

-dal requisito richiesto per i titoli valutati per attribuire la professione economica, che erano quelli in possesso dei candidati alla data del 31.10.08

-dalla presa d'atto delle parti sociali, nell'accordo sindacale posto a base del bando, di procedere alle progressioni economiche tenendo conto del "grado di abilità professionale conseguito" dai dipendenti.

Tutto ciò lasciava intendere la natura premiale della procedura.

L'appello è fondato.

L'accordo sindacale e successiva determina, nonché il bando di concorso prevedevano la decorrenza dell'1.1.10 per il passaggio; si trattava inoltre di un passaggio orizzontale ai soli fini retributivi e non anche di categoria.

Il bando di concorso aveva infatti ad oggetto le sole progressioni economiche che sono previste dall'art.83 ccnl: "Procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all'interno dell'area" 1.

Lo sviluppo economico di cui all'art. 82 (sviluppi economici all'interno delle aree) è effettuato secondo i criteri e le procedure di cui al presente articolo, integrabili nella contrattazione di Agenzia, sulla base di appositi indicatori ponderati in relazione al diverso livello di professionalità richiesto per i singoli profili in ciascuna area.

I passaggi orizzontali sono destinati ai miglioramenti contrattuali economici dei dipendenti pubblici e non determinano alcun passaggio ad un nuovo ruolo e quindi ad una nuova assunzione, trattandosi di mobilità all'interno dell'area. Hanno pertanto una natura premiale nella parte in cui il passaggio è ottenuto da chi risulta essere meritevole all'esito della selezione e per i titoli posseduti.

La natura di offerta al pubblico del bando di concorso posto a base della selezione comporta che il superamento del concorso, indipendentemente dalla successiva nomina, consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica individuale, non altrimenti disconoscibile.

In fattispecie analoga di passaggio orizzontale la Cassazione (Cass.n.14397/15) ha affermato che il bando di concorso ha natura di offerta al pubblico che "impegna il datore di lavoro al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalità".

Si afferma in particolare:

2.1. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di esaminare controversie analoghe alla presente (cfr., da ultimo Cass., 24 giugno 2014, n. 14275; Cass., 28 novembre 2011, n. 25045; Cass., 30 dicembre 2010, n. 26493; Cass., 19 giugno 2009, n.14478), osservando che: - ove il datore di lavoro abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno ed abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli, ecc.), prevedendo, altresì, il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente l'attribuzione della nuova posizione, sono rinvenibili in un siffatto comportamento gli estremi della offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro non solo al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l'obbligazione secondo correttezza e buona fede: ne consegue che il superamento del concorso, indipendentemente dalla successiva nomina, consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica individuale, non disconoscibile alla stregua della natura del bando, ne' espropriatole per effetto di diversa successiva disposizione generale, in virtù del disposto dell'art. 2077 c.c., comma 2, (cfr, ex plurimis, Cass., SU, 29 agosto 1998, n. 8595; Cass., 21 agosto 2004, n. 16501); - tale principio di diritto risulta pienamente coerente con la posizione che il datore di lavoro pubblico riveste nell'ambito del pubblico impiego, cosiddetto privatizzato e con la conseguente natura delle situazioni soggettive tutelabili che fanno capo ai dipendenti, posto che la tesi secondo cui il principio dell'immodificabilità del bando dovrebbe ritenersi recessivo rispetto all'esigenza di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, non considera che, a seguito della riforma, la pubblica amministrazione non esercita più, nel rapporto di pubblico impiego, poteri di supremazia speciale, ma opera con la capacità del datore di lavoro privato e nell'ambito di un rapporto contrattuale paritario, e che, non configurandosi in capo ai dipendenti situazioni di interesse legittimo di diritto pubblico, la posizione degli stessi (integralmente importabile alla categoria dei diritti soggettivi o, a fronte di specifici poteri discrezionali, degli interessi legittimi di diritto privato, pur sempre, comunque, riconducigli alla categoria dei diritti di cui all'art. 2907 c.c.: cfr, Cass., SU, 1 ottobre 2003, n. 14625; Cass., 22 febbraio 2006, n. 3880) non è degradabile per effetto di atti unilaterali del datore di lavoro, come era in passato, allorché la tutela del lavoratore pubblico era riconducibile (ed era connessa) all'esercizio del potere amministrativo pubblico;

- dal che discende, che, al di fuori dei casi in cui viene eccezionalmente riconosciuto al datore di lavoro, pubblico o privato, il potere di incidere unilateralmente sul vincolo contrattuale (come nei casi di esercizio del potere disciplinare o di legittimo esercizio dello ius variandi), non risulta configurabile un potere di autotutela della pubblica amministrazione, e la specialità del rapporto non è riferibile (come era nel testo originario della riforma) al perseguimento di interessi generali, ma alle singole disposizioni (essenzialmente concernenti le modalità dell'assunzione, l'irrilevanza dei fatti concludenti e l'obbligo di assicurare "parità di trattamento" per i dipendenti), che determinano una regolamentazione specifica per il pubblico impiego.

2.2. Non appare poi condivisibile l'assunto della Corte territoriale secondo cui l'art. 4 del CCNL Integrativo del 1.12.2003 avrebbe modificato quanto previsto, per ciò che qui specificamente rileva, dall'art. 19, comma 5, del CCNL Integrativo del 21.9.2000 (in base al quale "la decorrenza giuridica ed economica per il personale riqualificato è da considerare la data della pubblicazione del bando"), posto che la nuova normativa pattizia, pretesamente innovativa sul punto, si limita a prevedere che "i provvedimenti di inquadramento del personale a seguito dei passaggi all'interno delle aree B e C sono definiti con l'approvazione di tutte le graduatorie e la sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro da stipularsi entro il 31 gennaio 2004" e, perciò, a disciplinare la data ultima di sottoscrizione dei contratti e la necessità dell'adozione dei necessari atti ricognitivi, senza che da ciò possa desumersi una modificazione dell'art. 19 citato.

2.3. Infine, non possono ravvisarsi profili di nullità della clausola contrattuale collettiva integrativa, in conformità della quale è stata indicata nel bando la decorrenza dell'inquadramento, posto che, vertendosi in tema di passaggio di livello nell'ambito della stessa area, si è al di fuori dell'ipotesi di nuova assunzione e di conseguente eventuale violazione delle previsioni del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35 (Cass., 28 novembre 2011, n. 25045).

Non può quindi ritenersi che la progressione abbia avuto finalità esclusivamente incentivanti, perché è stata attuata nell'ambito delle previsioni del ccnl sugli sviluppi economici e sulle progressioni economiche e con utilizzo delle risorse appositamente messe a disposizione.

Il principio di selettività o meritocrazia, pur menzionati nel verbale di accordo, non possono snaturare la ratio dei passaggi c.d. orizzontali previsti dalla contrattazione collettiva ai soli fini stipendiali: il riferimento a questi due principi serve infatti solo a delimitare la soglia dei candidati vincitori destinatari del passaggio, che è previsto in numero limitato ed è legata al superamento delle prove d'esame ed al merito.

Per il resto lo sviluppo economico all'interno delle aree è previsto in funzione del solo rapporto di lavoro del dipendente e della ripartizione dei fondi all'occorrenza stanziati.

La stessa Agenzia delle Entrate nel suo atto di appello afferma che " E' del tutto pacifico in atti, anche alla stregua di quanto dedotto negli appelli cui qui si resiste, che gli scatti retributivi e, in generale, le progressioni economiche domandate dagli odierni appellanti sono correlati ai risultati di una procedura selettiva c.d. "orizzontale", riservata ai dipendenti già in servizio e tesa ad attribuire migliori condizioni economiche nell'ambito della stessa area di inquadramento professionale".

Nello specifico dunque, non può affermarsi che le promozioni dei pubblici dipendenti sono disposte nel prevalente interesse della p.a. alla miglior utilizzazione del personale ed alla più razionale organizzazione degli uffici, perché occorre tener conto che si tratta di mere progressioni stipendiali che comportano una mera modifica economica del contratto di lavoro e come tali sono disciplinate dalla contrattazione collettiva.

L'effetto incentivante può sicuramente avere un effetto indiretto per il futuro, ma non esclude la premialità e l'interesse economico sotteso all'acquisizione della nuova posizione, con effetti sulla retribuzione anche se temporalmente limitati.

D'altro canto non può negarsi l'interesse dei vincitori del concorso non più in servizio alla data della graduatoria al consolidarsi dei relativi effetti, poiché la retrodatazione alla data del bando fa sorgere il diritto alle differenze retributive e, quantomeno con riferimento a chi è stato collocato a riposo, l'eventuale interesse ad una posizione economica maggiore ovvero, in caso di mobilità d'ufficio, all'eventuale mantenimento della posizione acquisita.

Quanto affermato dal tribunale, in ordine all'assenza di causa della progressione in favore di soggetto non più operante nella p.a. (in quanto non sussisterebbe alcun interesse pubblico al riconoscimento di questo beneficio economico evidentemente collegato alla prosecuzione del dell'attività lavorativa presso l'ente di appartenenza da parte del dipendente beneficiato) può semmai riferirsi alla situazione relativa al passaggio di categoria, dove vi è un chiaro interesse della p.a. a coprire il posto in organico "vacante" nella nuova posizione (come da principio affermato dal giudice amministrativo in materia strettamente concorsuale).

Inoltre la giurisprudenza ha ammesso la possibilità di una paralisi della graduatoria solo in fattispecie del tutto eccezionali e non ricorrenti nel caso in esame (per una ipotesi, Cass.n.30238/17 "Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto soggettivo del vincitore del pubblico concorso è subordinato alla permanenza, all'atto del provvedimento di nomina, dell'assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso, sicché, in ipotesi di "ius superveniens", la P.A. ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di personale, come valutate prima della modifica del quadro normativo").

C) Nella memoria di costituzione in appello l'Agenzia delle Entrate ha eccepito la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art.102 comma 1 c.p.c. e chiesto il rinvio della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art.354 comma 1 cpc per difetto di integrazione del contraddittorio, non essendo stati convenuti in primo grado i soggetti da qualificarsi come litisconsorti necessari e cioè gli altri dipendenti che, per effetto di un'eventuale pronuncia di accoglimento delle domande proposte dagli appellanti, verrebbero ad essere privati del loro diritto a conseguire gli scatti retributivi connessi alla progressione economica, in quanto collocati al di fuori della graduatoria di merito.

La richiesta non può essere accolta perché il tribunale ha motivato in modo specifico rigettando la richiesta di integrazione del contraddittorio già formulata in primo grado dall'Agenzia delle Entrate.

Di conseguenza quest'ultima avrebbe dovuto formulare appello incidentale perché il tribunale ha enunciato in modo espresso i motivi del rigetto: "Qualora un'eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado o attraverso un'enunciazione in modo espresso, o attraverso un'enunciazione indiretta, ma che sottenda in modo chiaro ed inequivoco la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione da parte sua dell'appello incidentale, che è regolato dall'art. 342 cod. proc. civ., non essendo sufficiente la mera riproposizione di cui all'art. 346 cod. proc. civ....Viceversal'art. 346 cod. proc. civ., con l'espressione "eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado", nell'ammettere la mera riproposizione dell'eccezione di merito da parte del convenuto rimasto vittorioso con riguardo all'esito finale della lite, intende riferirsi all'ipotesi in cui l'eccezione non sia stata dal primo giudice ritenuta infondata nella motivazione né attraverso un'enunciazione in modo espresso, né attraverso un'enunciazione indiretta, ma chiara ed inequivoca. ..."(Cass.SSUU n.11799/17).

In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, deve essere dichiarato il diritto degli appellanti ad essere inquadrati a far data dall'1.1.10 nelle seguenti posizioni economiche (così come indicate nel ricorso ex art. 414 c.p.c.):

L., D.M., M.: Area II da F1 a F2;

B., P., D.A., V., R.: Area II da F3 a F4;

M., R., S., G.: Area II da F4 a F5;

P.: Area III da F1 a F2;

C., S., D.S.: Area III da F3 a F4;

D.B., P., D., B., V.: Area III da F5 a F6,

Segue altresì la condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle differenze retributive in loro favore, oltre interessi legali.

C) Le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base delle tariffe vigente ratione temporis (D.M. n. 55 del 2014 quanto al primo grado, D.M. n. 37 del 2018 quanto al presente giudizio); il valore della causa è di tipo indeterminabile, ma di complessità bassa non trattandosi di processo di particolare difficoltà a livello istruttorio e decisionale.

Quanto agli aumenti per il numero delle parti trova applicazione il principio sancito dai d.m. sopra menzionati per il quale quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino a un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino a un massimo di venti.

Inoltre ritiene il Collegio di dover applicare, nel predetto limite numerico, la percentuale del 5% per tutti gli aumenti, tenendo conto dell'unicità delle posizioni dei ricorrenti e del carattere ripetitivo della questione trattata per ciascuno di essi, e considerando che l'aumento e la quantificazione sono rimessi alle valutazioni dell'organo giudicante (art.4 comma 2 "Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto..").

P.Q.M.

-in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, dichiara il diritto degli appellanti ad essere inquadrati a far data dall'1.1.10 nelle seguenti posizioni economiche:

L., D.M., M.: Area II da F1 a F2;

B., P., D.A., V., R.: Area II da F3 a F4;

M., R., S., G.: Area II da F4 a F5;

P.: Area III da F1 a F2;

C., S., D.S.: Area III da F3 a F4;

D.B., P., D., B., V.: Area III da F5 a F6,

e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle differenze retributive in loro favore, oltre interessi legali;

-condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali del grado d'appello in favore dell'avv.Pettinari liquidate in Euro 4.463,00, oltre spese forfetarie al 15%, iva e cap;

-condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali del doppio grado nei confronti degli avv.ti Paolo Maria Montaldo e Katia Enei liquidate in Euro 5.528,00 per il primo grado ed Euro 4.793,00 per il grado d'appello, oltre spese forfetarie al 15%, iva e cap da distrarsi.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2018.

Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2018.


Avv. Francesco Botta

Rimani aggiornato, seguici su Facebook